Art. 15.
               (Conguaglio per alcune annate agrarie)

  Salvo  quanto  disposto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge
10 maggio 1978, n. 176, e successive modificazioni, il conguaglio dei
canoni  per  le  annate agrarie da 1970-1971 a 1976-1977 e' dovuto in
base ai coefficienti di seguito stabiliti:
    a)  per l'annata agraria 1970-1971, cinquantacinque volte per gli
affittuari   coltivatori  diretti  e  sessantacinque  volte  per  gli
affittuari non coltivatori diretti;
    b)   per   il   triennio   1971-1972,   1972-1973   e  1973-1974,
sessantacinque   volte  per  gli  affittuari  coltivatori  diretti  e
settantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti;
    c)   per   il   triennio   1974-1975,   1975-1976   e  1976-1977,
settantacinque   volte  per  gli  affittuari  coltivatori  diretti  e
ottantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti.
  Per  le  annate  agrarie da quella 1977-1978 sino a quella in corso
alla  data  di entrata in vigore della presente legge, si applicano i
coefficienti  stabiliti  dagli articoli 9, 10, 13 e 14, diminuiti del
trenta per cento.
  L'eventuale  pagamento  di  somme in aumento deve essere effettuato
entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  Le  somme  dovute  a  titolo  di  conguaglio non sono produttive di
interessi  fino  alla  scadenza del termine di diciotto mesi previsto
dal comma precedente.
  Gli  affittuari  tenuti al pagamento delle somme dovute a titolo di
conguaglio  possono  beneficiare  di  mutui,  assistiti  dal concorso
pubblico   nel  pagamento  degli  interessi,  di  durata  ventennale,
parificati  alle  operazioni  di  credito  agrario  di miglioramento,
concessi  dagli  istituti abilitati all'esercizio del credito agrario
di  miglioramento ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n.
1509,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1928,   n.  1760,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  su
autorizzazione delle regioni.