Art. 8. 
            (Revisione provvisoria dei redditi catastali) 
 
  Fino a quando l'amministrazione del catasto e dei  servizi  tecnici
erariali non abbia proceduto alla generale revisione degli estimi, la
commissione tecnica centrale provvede ad accertare,  previa  motivata
relazione della  commissione  tecnica  provinciale,  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge,  le  situazioni  per  le
quali risulti una effettiva sottovalutazione o  sopravalutazione  dei
redditi dominicali descritti in catasto. 
  Il Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  e'  autorizzato  a
stabilire provvisoriamente con decreto, sulla base delle  indicazioni
della  commissione  tecnica  centrale,  sentite  le  regioni   e   le
organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, e comunque
non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, i coefficienti  di  moltiplicazione  da  applicare  alle  sole
province o zone, qualita' e classi di  terreni  per  le  quali  siano
stati riconosciuti valori catastali  effettivamente  sottovalutati  o
sopravalutati. 
  Nelle  zone  e  nei  casi  in  cui  il  canone  risulti  gravemente
sperequato in base  ai  criteri  della  presente  legge,  gli  uffici
tecnici erariali provvedono, con precedenza  assoluta,  su  richiesta
della commissione tecnica centrale, di concerto  con  le  commissioni
tecniche provinciali, alla revisione d'ufficio dei valori catastali. 
  Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione d'ufficio dei
dati catastali di cui al comma  precedente,  la  commissione  tecnica
centrale autorizza le commissioni tecniche provinciali,  previa  loro
richiesta, ad applicare coefficienti di  moltiplicazione  diversi  da
quelli previsti dall'articolo 9, oppure  criteri  diversi  da  quelli
previsti dalla presente legge, tenendo  particolarmente  conto  della
produzione  media  della  zona.  Effettuata  la  revisione  dei  dati
catastali, alle parti spetta il relativo conguaglio.