Art. 9.
                     (Tabella per l'equo canone)

  Il primo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n.
814, e' sostituito dal seguente:
  "La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno
sei  mesi  prima  dell'inizio  dell'annata  agraria, le tabelle per i
canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee".
  I  coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti
dal  secondo  capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre
1973,  n. 814, sono compresi tra un minimo di cinquanta ed un massimo
di centocinquanta volte.
  I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lettere a) e b) del terzo
capoverso  del  medesimo  articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n.
814, comportano, ciascuno, fino a un massimo di trenta punti.
  Il  canone  provvisorio,  previsto dal sesto capoverso dello stesso
articolo  3  della  legge  10  dicembre  1973,  n.  814, si determina
moltiplicando per settanta il reddito dominicale.
  Nella  determinazione  dei coefficienti di cui ai commi precedenti,
le   commissioni   tecniche   provinciali  devono  aver  presente  la
necessita'  di  assicurare  in primo luogo una equa remunerazione del
lavoro  dell'affittuario e della sua famiglia. Le commissioni tengono
anche  conto degli apporti di capitali dell'affittuario, dei costi di
produzione,  della  esigenza  di  riconoscere un compenso ai capitali
investiti e degli altri apporti del locatore.
  Sono  soppressi  il  quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo  capoverso  del citato articolo 3 della legge 10 dicembre
1973, n. 814.