Art. 10. Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e societa', nonche' alle imprese di cui all'articolo 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilita' tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'articolo 1 della presente legge. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime: la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.; la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza; nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata. La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilita' tecnico-economica e dalle specifiche tecniche. Le modalita' di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovra' includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione.