Art. 10.
    Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  10  miliardi  in ragione di 1
miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire
4  miliardi  nell'anno  1983  per concedere a regioni e comuni o loro
consorzi  e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e
societa',  nonche' alle imprese di cui all'articolo 4, punto 8, della
legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  ad industrie e loro consorzi, a
consorzi  costituiti  tra  industrie  ed  enti pubblici, contributi a
fondo  perduto  per  studi  di  fattibilita'  tecnico-economica o per
progetti  esecutivi  di  impianti  civili,  industriali  o  misti  di
produzione,  recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante
dalla  cogenerazione  o  dall'utilizzo  di energie rinnovabili di cui
all'articolo 1 della presente legge.
  Il  contributo e' concesso con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento
della  spesa  prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi
di  fattibilita'  tecnico-economica  e  di 300 milioni per i progetti
esecutivi,  purche'  lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e
l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
    la  potenza  della  rete  di  distribuzione  del  calore  erogato
all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.;
    la  potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere
pari  ad  almeno  il  10  per  cento  della  potenza  termica erogata
all'utenza;
    nel  caso  di  utilizzazione  di  energie  rinnovabili la potenza
termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.
  E' altresi' autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di
lire  135  miliardi  per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno
1982  e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto
capitale  ai  soggetti  di  cui  al  primo  comma  che costruiscano o
sviluppino gli impianti di cui al primo comma.
  Il  contributo e' concesso con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato nel limite del 30 per cento della
spesa totale preventivata.
  La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno
  studio   di   fattibilita'  tecnico-economica  e  dalle  specifiche
  tecniche.
Le modalita' di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche
richieste  per  la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti
esecutivi,  le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e
corretta  manutenzione  degli impianti incentivati, nonche' i criteri
di  valutazione  delle  domande  di finanziamento saranno fissati con
apposito   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   da   emanarsi  entro  60  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente legge.
  L'ENEL,   salvo   documentate   ragioni  di  carattere  tecnico  ed
economico,  dovra' includere nei progetti per la costruzione di nuove
centrali  elettriche  e  nelle  centrali  esistenti  sistemi  per  la
cessione,  il  trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di
fuori  dell'area  dell'impianto  fino al punto di collegamento con la
rete di distribuzione.