Art. 14.
Piccole derivazioni  di acqua - Contributi per la riattivazione e per
                  la costruzione di nuovi impianti

  E'  autorizzata  la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20
miliardi  nell'anno  1981,  20  miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi
nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per
iniziative:
    1)  di  riattivazione  di  impianti  idroelettrici che utilizzino
concessioni  di  piccole  derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio
1977,  n.  7,  rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima
dell'entrata in vigore della presente legge;
    2)  di  costruzione di nuovi impianti nonche' di potenziamento di
impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni
di acqua.
  I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai
soggetti  e alle societa' consorziate che producono energia elettrica
per  destinarla  ad  usi propri civili o industriali o per cederla in
tutto  o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma
dell'articolo 4.
  La  domanda  di  ammissione al contributo, corredata degli elementi
tecnico-economici,  del piano finanziario e del piano di manutenzione
e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate
al  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato il
quale,  previa  istruttoria  tecnico-economica  espletata  dall'ENEL,
dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.
  Il  contributo  di  cui  al  precedente  comma  e' erogato in corso
d'opera  sulla  base  dello  stato  di  avanzamento dei lavori, nella
misura massima del 30 per cento della spesa documentata.
  Per  l'istruttoria  delle  domande  di  concessione  di derivazione
idroelettrica  relative  agli  impianti  di  cui  al  primo  comma si
applicano  le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.