Art. 14. Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti E' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative: 1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge; 2) di costruzione di nuovi impianti nonche' di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e alle societa' consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4. La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo. Il contributo di cui al precedente comma e' erogato in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata. Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.