Art. 15. Attuazione della legge - Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Resta ferma la potesta' delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE. L'ENEL, l'ENI, l'ENEA ed il CNR possono, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistere le regioni nell'attuazione della presente legge. Le regioni e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge e dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.