Art. 15.
Attuazione della legge  -  Competenze  delle regioni e delle province
                   autonome di Trento e di Bolzano

  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano,
ai  sensi  dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme
per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
  Resta  ferma  la  potesta'  delle  province autonome di Trento e di
Bolzano  di  emanare  norme  legislative sul contenimento dei consumi
energetici  e  sullo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di energia
nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni
tecniche  rispondenti  ad  esigenze  di carattere nazionale contenute
nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
  L'ENEL,  l'ENI,  l'ENEA  ed  il  CNR  possono,  in base ad apposite
convenzioni  e  nell'ambito  dei  rispettivi  compiti  istituzionali,
assistere le regioni nell'attuazione della presente legge.
  Le  regioni  e  i  comuni,  singoli o associati, possono dotarsi di
appositi   servizi   per   l'attuazione  degli  adempimenti  di  loro
competenza  previsti  dalla  presente  legge  e dalla legge 30 aprile
1976, n. 373.