Art. 6.
Contributi in conto capitale  a  sostegno  dell'utilizzo  delle fonti
                      rinnovabili nell'edilizia

  Al  fine  di  incentivare  la  realizzazione  di iniziative volte a
favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo
delle  fonti  di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione
degli  ambienti,  anche  adibiti  ad  uso  industriale,  artigianale,
commerciale,  turistico,  sportivo  e  agricolo,  nella produzione di
energia  elettrica  in  abitazioni  rurali  non elettrificate e nella
produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi,
e' autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione
di  lire  115 miliardi nell'anno 1981, di lire 158 miliardi nell'anno
1982 e di lire 317 miliardi per l'anno 1983.
  La  complessiva  somma di 590 miliardi, di cui al comma precedente,
ripartita tra le regioni secondo i criteri fissati dal, CIPE udita la
commissione  interregionale  di  cui  all'articolo  13 della legge 16
maggio  1970,  n.  281;  entro  tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
  Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in
conto  capitale; nella misura massima del 30 per cento della spesa di
investimento  documentata, e fino ad un limite di 15 milioni di lire,
per ciascuno dei seguenti interventi:
    1)  la  coibentazione  negli  edifici  esistenti  che consenta un
risparmio  di  energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata
secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
    2)   l'installazione  di  nuovi  generatori  di  calore  ad  alto
rendimento  sia  negli  edifici  di  nuova  costruzione sia in quelli
esistenti  in  sostituzione  dei  generatori attualmente in funzione.
Nella  allegata  tabella  B  sono  indicate  le  caratteristiche  che
individuano i generatori ad alto rendimento;
    3)   l'installazione  di  pompe  di  calore  o  di  impianti  per
l'utilizzo  di  fonti  rinnovabili che consentano la copertura di non
meno  del  30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in
cui  e'  attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976,
n.  373,  e  del  decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;
    4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata
di energia elettrica e di calore;
    5)   l'utilizzo   di  impianti  fotovoltaici  e,  o  altra  fonte
rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali
non  elettrificati,  abitati  stabilmente dal conduttore del relativo
fondo.  Per  tali  interventi  il contributo puo' essere elevato fino
all'80 per cento;
    6)  l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici
civili  purche'  dotati  di  impianti  di  riscaldamento  con potenza
termica  al  focolare  superiore  a 100 mila k/cal, ovvero in edifici
pubblici,  in  grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per
ogni  singola  utenza  i  consumi  energetici, ove non previsti dalla
normativa vigente.
  Nel  caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani
di  interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma si applicano
le  disposizioni  contenute  nell'articolo  23  della legge 27 luglio
1978, n. 392.