Art. 6. Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi, e' autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 115 miliardi nell'anno 1981, di lire 158 miliardi nell'anno 1982 e di lire 317 miliardi per l'anno 1983. La complessiva somma di 590 miliardi, di cui al comma precedente, ripartita tra le regioni secondo i criteri fissati dal, CIPE udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale; nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi: 1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A; 2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella B sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento; 3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui e' attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178; 4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore; 5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e, o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo puo' essere elevato fino all'80 per cento; 6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili purche' dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila k/cal, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.