Art. 7.
                      Competenza delle regioni

  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui
territorio  sono  effettuati  gli  interventi  previsti dall'articolo
precedente,  sono delegate ad erogare i contributi di cui allo stesso
articolo,  su  domanda  dei,  soggetti interessati e nei limiti dello
stanziamento  ad  esse  assegnato.  Le  regioni  possono a loro volta
delegare  le  province,  i comuni o loro consorzi o associazioni e le
comunita' montane.
  Le regioni, nell'ambito delle direttive emesse dal CIPE entro i tre
mesi  successivi  all'assegnazione dello stanziamento, determinano le
modalita'  di  presentazione  delle  domande,  nonche'  i  criteri di
priorita'  per  la  concessione  dei contributi definiti in base alla
quantita'  di  energia  primaria  risparmiata, per unita' di capitale
investito  nell'intervento.  Nelle direttive di cui al presente comma
devono  essere  comprese specifiche prescrizioni volte a garantire la
regolare  manutenzione  ed il corretto esercizio, delle opere e degli
impianti ammessi al contributo.
  Entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno le regioni inviano al
Ministero   dell'industria   del   commercio  dello  artigianato  una
relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.