Art. 7. Competenza delle regioni Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti dall'articolo precedente, sono delegate ad erogare i contributi di cui allo stesso articolo, su domanda dei, soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. Le regioni possono a loro volta delegare le province, i comuni o loro consorzi o associazioni e le comunita' montane. Le regioni, nell'ambito delle direttive emesse dal CIPE entro i tre mesi successivi all'assegnazione dello stanziamento, determinano le modalita' di presentazione delle domande, nonche' i criteri di priorita' per la concessione dei contributi definiti in base alla quantita' di energia primaria risparmiata, per unita' di capitale investito nell'intervento. Nelle direttive di cui al presente comma devono essere comprese specifiche prescrizioni volte a garantire la regolare manutenzione ed il corretto esercizio, delle opere e degli impianti ammessi al contributo. Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria del commercio dello artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.