Art. 8.
Contributi per il contenimento  dei  consumi  energetici  nei settori
                       agricolo e industriale

  Al  fine  di  contenere  i  consumi di energia primaria nel settore
agricolo e nel settore industriale possono essere concessi contributi
sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di
credito  a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a
favorire  la  riduzione  dei  consumi  mediante  la  realizzazione di
impianti fissi, sistemi o componenti.
  Possono  essere  ammesse al contributo le iniziative che conseguono
per  gli  impianti  un'economia  non  inferiore  al  15 per cento dei
consumi  iniziali  di  idrocarburi  e  di energia elettrica sia per i
servizi  generali  sia  per usi industriali e, o di processo. Ai fini
della   valutazione   del  risparmio  di  idrocarburi  e  di  energia
elettrica,   un   chilogrammo   di   idrocarburi   viene  considerato
equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.
  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo e' autorizzato il
limite  d'impegno di 90 miliardi per l'anno 1981, di lire 90 miliardi
per l'anno 1982 e di lire 120 miliardi per l'anno 1983.
  I  contributi  di  cui  al  primo  comma  non possono eccedere, per
ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 500 milioni.
  In  alternativa  a  quanto previsto dal primo comma, la regione, su
richiesta  inoltrata  direttamente  dall'interessato,  puo' concedere
contributi  in  conto  capitale  fino  al  25  per  cento della spesa
preventivata e con il limite di 500 milioni.
  Sul  contributo  possono  essere concesse anticipazioni in corso di
opera  garantite  da  polizze  fidejussorie, bancarie ed assicurative
emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.