Art. 8. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti. Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e, o di processo. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato il limite d'impegno di 90 miliardi per l'anno 1981, di lire 90 miliardi per l'anno 1982 e di lire 120 miliardi per l'anno 1983. I contributi di cui al primo comma non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 500 milioni. In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, puo' concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni. Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.