Art. 9. Competenza delle regioni Le regioni nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti nel precedente articolo 8, sono delegate ad erogare i contributi su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal secondo comma del precedente articolo 8. La domanda di credito agevolato di cui al precedente articolo deve essere presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, corredata della relazione di un tecnico iscritto in un albo di un ordine o collegio professionale, che documenti la corrispondenza dell'intervento alle finalita' e ai requisiti di cui al precedente articolo 8. Ai fini della concessione del credito agevolato di cui al precedente articolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla regione, unitamente all'estratto della delibera e ad una relazione motivata. Il presidente della giunta regionale delibera la concessione del contributo in conto interesse in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla meta' del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge, la regione puo' avvalersi degli uffici o degli organi tecnici dello Stato ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di inattivita' protratta per oltre un anno degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo e al precedente articolo 7, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone il compimento dei relativi atti sostitutivi. Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente. Il complessivo limite d'impegno di lire 300 miliardi, di cui al terzo comma del precedente articolo 8, e' ripartito fra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.