Art. 18.

  L'articolo  7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 7, - Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli
336,  338, 353, 373, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 575, 605, 610, 611,
612,  629,  630,  632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale
sono  aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli
articoli  695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono
raddoppiate  se  il  fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con
provvedimento definitivo a misura di prevenzione.
  In  ogni caso si procede d'ufficio ed e' consentito l'arresto anche
fuori dei casi di flagranza.
  Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva".