Art. 18. L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Art. 7, - Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 373, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione. In ogni caso si procede d'ufficio ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva".