Art. 20.

  Dopo  l'articolo  10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come
sostituito dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti articoli:
  "Art.  10-bis.  -  Con  decreto  da  emanarsi  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa con tutti i Ministri interessati,
entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge, e da
pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara'
costituito  un  elenco  generale  degli  enti e delle amministrazioni
legittimati  a  disporre  le  licenze, le concessioni e le iscrizioni
indicate  nel  primo  comma dell'articolo 10. Con le stesse modalita'
saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.
  Copia  del  provvedimento  definitivo  di applicazione di una delle
misure  di  prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956  n.  1423,  ovvero del provvedimento di cui al secondo comma del
precedente  articolo  10,  a cura della cancelleria del tribunale, e'
inviata  al Ministero dell'interno che provvede a darne comunicazioni
agli  organi  ed  enti  legittimati al rilascio delle licenze o delle
concessioni,  ovvero  legittimati all'effettuazione delle iscrizioni,
per i provvedimenti conseguenti.
  Il  pubblico  amministratore,  il  funzionario o il dipendente che,
malgrado  l'intervenuta  decadenza  o sospensione, non dispone, cirro
trenta   giorni  dalla  comunicazione,  il  ritiro  delle  licenze  o
concessioni  ovvero  la  cancellazione  agli  albi,  e' punito con la
reclusione da due a quattro anni.
  Se  il  fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da
tre mesi a un anno.
  Le  stesse  pene  si  applicano  in  caso  di  rilascio di licenze,
concessioni  o  iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al
terzo comma dell'articolo precedente".
  "Art. 10-ter. - Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi
e  concordanti,  che  la  persona  sottoposta a misura di prevenzione
partecipa   direttamente   o   indirettamente  agli  utili  derivanti
dall'esercizio   di   attivita'  economiche  connesse  alle  licenze,
concessioni  e  iscrizioni  indicate  nell'articolo  10  di cui siano
titolari  altri  soggetti,  nei confronti di costoro il tribunale che
decide  sulla  misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette
licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di
cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte,
sono  revocate  di  diritto.  Si  applica  la  disposizione di cui al
secondo comma dell'articolo 10.
  La  disposizione  del  primo  comma  si applica anche rispetto alle
licenze,  concessioni  o iscrizioni disposte in favore di societa' di
persone  o  di  imprese individuali delle quali la persona sottoposta
alla  misura  di  prevenzione sia amministratore, socio o dipendente,
ovvero  di  societa'  di capitali delle quali la persona medesima sia
amministratore  o  determini  abitualmente  in  qualita' di socio, di
dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.
  Ai  fini  dei  relativi  accertamenti  si applicano le disposizioni
degli articoli 2-bis e 2-ter".
  "Art.  10-quater.  -  Il  tribunale,  prima  di adottare alcuno dei
provvedimenti   di  cui  all'articolo  10-ter,  chiama,  con  decreto
motivato,  ad  intervenire  nel procedimento le parti interessate, le
quali  possono,  anche  con l'assistenza di un difensore, svolgere in
camera  di  consiglio  le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di
ogni elemento utile ai fini della decisione.
  I  provvedimenti  previsti  all'articolo  precedente possono essere
adottati,  su  richiesta  del  procuratore  della  Repubblica  o  del
questore,   quando   ne   ricorrano   le   condizioni,   anche   dopo
l'applicazione  della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede
lo  stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le
forme   previste  per  il  relativo  procedimento  e  rispettando  la
disposizione di cui al precedente comma.
  Si  applicano  le  disposizioni  di cui al primo e al secondo comma
dell'articolo 3-ter".
  "Art.  10-quinquies.  -Il pubblico amministratore, il funzionario o
il  dipendente  dello  Stato o di altro ente pubblico che consenta la
concessione  in  appalto  o  in  subappalto  di  opere riguardanti la
pubblica  amministrazione  a  persone,  imprese  o societa' sospese o
decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o
non  iscrivibili  allo  stesso  perche'  e'  intervenuto  alcuno  dei
provvedimenti  di  cui  ai  precedenti  articoli,  e'  punito  con la
reclusione  da  due  a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.
  Se  il  fatto  e' commesso per colpa la pena e' della reclusione da
tre mesi ad un anno".