Art. 14.
       Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili

  Ai  rifiuti  prodotti  negli  ospedali  e  negli  istituti  di cura
pubblici  e  privati,  che  siano  assimilabili per qualita' a quelli
urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai
rifiuti urbani.
  I   rifiuti   di   medicazione,  le  parti  anatomiche,  i  rifiuti
provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque
grave  pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo
sistemi  e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile
delle  esigenze  igienico-sanitarie  nel  rispetto delle prescrizioni
eventualmente  fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art.
5.