Art. 14.
Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili
Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura
pubblici e privati, che siano assimilabili per qualita' a quelli
urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai
rifiuti urbani.
I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti
provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque
grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo
sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile
delle esigenze igienico-sanitarie nel rispetto delle prescrizioni
eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art.
5.