Art. 15.
Veicoli a motore, rimorchi e simili
I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volonta' dei
proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla
demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso
esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione,
l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi
pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli
927-929 del codice civile, nonche' quelli acquistati per occupazione
dagli stessi organi in base all'art. 923 del codice civile, sono
conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale
recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le
modalita' che saranno fissate con apposito decreto interministeriale
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro.
La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai
commi precedenti e' effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche
la superficie massima, sentiti i comuni interessati, nel quadro del
piano di cui all'articolo 6, lettera a).
Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti
diversi dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 6, e' necessaria
una apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti
massimi della superficie del centro e della quantita' di materiale
complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonche' il tempo
massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare
alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni
dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo
deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita
riutilizzazione.
Nei casi in cui il centro di raccolta e' gestito direttamente dal
comune, i requisiti di cui al comma precedente sono fissati nel
regolamento comunale.
Il comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di
raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il
prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.
Il gestore del centro di raccolta non puo' avviare alla
rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta
radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver
riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato
presso il centro stesso, gli estremi della formalita' di radiazione.
Resta salva la facolta' degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati
all'esercizio delle attivita' contemplate nel presente articolo al
fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla
legge e dai regolamenti.