Art. 15.
                 Veicoli a motore, rimorchi e simili

  I  veicoli  a  motore,  i  rimorchi  e simili che, per volonta' dei
proprietari  o  per  disposizione  di  legge,  siano  destinati  alla
demolizione   debbono   essere   conferiti  dal  proprietario  stesso
esclusivamente  ad  appositi  centri  di raccolta per la demolizione,
l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
  I  veicoli  a  motore,  i  rimorchi  e  simili  rinvenuti da organi
pubblici  e  non  reclamati  dai  proprietari ai sensi degli articoli
927-929  del codice civile, nonche' quelli acquistati per occupazione
dagli  stessi  organi  in  base  all'art. 923 del codice civile, sono
conferiti  ai  centri  di  raccolta  per  la demolizione, l'eventuale
recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le
modalita'  che saranno fissate con apposito decreto interministeriale
emanato  dal  Ministro  dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro.
  La  scelta  delle  aree  da  adibire a centri di raccolta di cui ai
commi precedenti e' effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche
la  superficie  massima, sentiti i comuni interessati, nel quadro del
piano di cui all'articolo 6, lettera a).
  Nei  casi  in  cui  i centri siano realizzati e gestiti da soggetti
diversi  dai  comuni  o dai consorzi di cui all'art. 6, e' necessaria
una  apposita  licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti
massimi  della  superficie  del centro e della quantita' di materiale
complessivamente  accumulabile  nel  centro  stesso, nonche' il tempo
massimo  di  detenzione  da parte del centro dei materiali da avviare
alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni
dalla   data   del  conferimento,  al  fine  di  evitare  l'eccessivo
deterioramento  dei  materiali  stessi  e di agevolarne una sollecita
riutilizzazione.
  Nei  casi  in cui il centro di raccolta e' gestito direttamente dal
comune,  i  requisiti  di  cui  al  comma precedente sono fissati nel
regolamento comunale.
  Il  comune,  il  consorzio  o  l'impresa  che gestisce il centro di
raccolta  deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il
prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.
  Il   gestore   del   centro  di  raccolta  non  puo'  avviare  alla
rottamazione  il  veicolo  se  non  dopo  aver  accertato  l'avvenuta
radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver
riportato  su  apposito  registro, da tenere costantemente aggiornato
presso il centro stesso, gli estremi della formalita' di radiazione.
  Resta  salva la facolta' degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza   di   accedere  in  qualunque  ora  nei  luoghi  destinati
all'esercizio  delle  attivita'  contemplate nel presente articolo al
fine  di  vigilare  sull'osservanza  delle prescrizioni imposte dalla
legge e dai regolamenti.