Art. 5. Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera b) dell'articolo 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto di unita' navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocita' come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonche' di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato. Per l'acquisizione delle predette unita' navali, nonche' dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni.