Art. 5.

  Al  potenziamento  del  servizio di vigilanza e soccorso in mare di
cui  alla  lettera  b)  dell'articolo  2  si  provvedera' mediante la
costruzione o l'acquisto di unita' navali da iscrivere nei quadri del
naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di
altura  ed  in  condizioni  atmosferiche  avverse,  di  mezzi ad alta
velocita'   come   aliscafi  od  altri  mezzi  adeguati,  nonche'  di
aeromobili  da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello
Stato.
  Per  l'acquisizione  delle  predette  unita'  navali,  nonche'  dei
predetti   mezzi   ed  aeromobili,  con  le  occorrenti  dotazioni  e
attrezzature,  e'  autorizzata  per  il  periodo  1982-1985  la spesa
complessiva  di  lire  60.000  milioni,  da  iscrivere nello stato di
previsione  della spesa del Ministero della marina mercantile secondo
quote  che  saranno  determinate  in sede di legge finanziaria di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
  La  quota  relativa  all'anno  1982 viene determinata in lire 6.000
milioni.