Art. 6. 
 
  Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla  lettera  c)
dell'articolo 2 si provvedera' mediante la costruzione  o  l'acquisto
di unita' navali ed  aeromobili,  da  iscrivere  rispettivamente  nei
quadri del naviglio e nel registro degli  aeromobili  militari  dello
Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da  rendere  i
predetti mezzi idonei, nel loro  coordinato  assetto,  ad  effettuare
prolungate  operazioni  di  altura  e  ad  assicurare  la  necessaria
prontezza di interventi o la capacita' di perlustrare in tempi  brevi
ampi tratti di mare. Le  unita'  navali  e  gli  aeromobili  dovranno
essere progettati ed attrezzati anche per  il  soccorso  in  zone  di
altura e per operazioni antinquinamento. 
  Con decreto del Ministro della marina mercantile, di  concerto  con
il Ministro della difesa,  verranno  determinate  le  caratteristiche
tecnico-operative dei mezzi da acquisire. Il  decreto  sara'  emanato
nel termine di due  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni  e
attrezzature, e'  autorizzata  per  il  periodo  1982-1985  la  spesa
complessiva di lire 120.000  milioni  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della marina mercantile  secondo
quote che saranno determinate in sede di  legge  finanziaria  di  cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
  La quota relativa all'anno 1982 viene  determinata  in  lire  8.000
milioni.