Art. 7. Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potra' avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati. Gli stanziamenti previsti negli articoli 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.