Art. 7.

  Ai  fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 4, 5 e 6,
il Ministro della marina mercantile potra' avvalersi della consulenza
della  Direzione  generale  delle  costruzioni,  delle  armi  e degli
armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro
della  marina  mercantile,  di concerto con il Ministro della difesa,
potranno  essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura
delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante
la costruzione dei mezzi sopra indicati.
  Gli  stanziamenti  previsti  negli  articoli 4, 5 e 6 sono adeguati
annualmente in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.