Art. 19.

  (1) E' in facolta' dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito
dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.
  (2) La sovrimposta e' istituita con deliberazione adottata entro il
31  maggio 1983; la deliberazione determina l'aliquota in misura pari
all'8  o  al  12  o al 16 o al 20 per cento del reddito imponibile e,
divenuta  esecutiva,  deve  essere trasmessa entro il 31 luglio 1983,
per   il   tramite   dell'intendenza   di   finanza  territorialmente
competente,  al Ministero delle finanze, che provvedera' a pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  entro il successivo 30 settembre l'elenco
dei comuni che hanno istituito la sovrimposta e le relative aliquote.
La  inosservanza  di  tali  disposizioni  comporta l'inapplicabilita'
della sovrimposta.
  (3)  Agli  effetti  della  sovrimposta sono soggetti passivi quelli
indicati  negli  articoli  2  e  5  del  decreto del Presidente della
Repubblica   29  settembre  1973,  n.  597,  nonche'  quelli  di  cui
all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso,
hanno  il  possesso  di  fabbricati;  nel  caso  di contitolarita' di
diritto  reale  o  di  coesistenza di piu' diritti reali sullo stesso
fabbricato,  ciascuno  e'  soggetto  per  la  quota corrispondente al
proprio diritto.
  (4)  Si  applicano  le  disposizioni di cui al terzo e quarto comma
dell'articolo  33  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597.
  (5)  Il  soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della
dichiarazione  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi, il quale abbia
cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983,
ha  l'onere  di  inviare  immediata  comunicazione  al  comune ove e'
situato  il  fabbricato,  indicando  il  nuovo possessore ed i titoli
trascritti  in base ai quali il possesso e' stato trasferito in tutto
od  in  parte;  ciascuno  dei possessori e' soggetto alla sovrimposta
proporzionalmente  alla  durata  del  possesso nel corso dello stesso
anno.
  (6)  Il  gettito  resta  attribuito al comune nel cui territorio e'
sito   il   fabbricato.   Il   comune   procede   alla  liquidazione,
all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione
delle  pene  pecuniarie  e  delle soprattasse secondo le disposizioni
degli articoli seguenti.