Art. 20.

  (1)   La   sovrimposta   si  applica  sul  reddito  dei  fabbricati
determinato, salvo quanto previsto nel sesto comma, secondo i criteri
stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
  (2)  Si  considera  reddito  di  fabbricati  quello  derivante  dal
possesso,  a  titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale,
di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie
e  destinazione,  esistenti  sul  suolo o nel sottosuolo o assicurate
stabilmente   alla   terra   suscettibili  di  reddito  autonomo.  Si
considerano  parti  integranti  dei fabbricati le aree occupate dalle
costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.
  (3)  Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati
nell'ultimo  comma  dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di
fabbricati  quelli  attribuibili  alle  costruzioni  rurali  indicate
nell'articolo 39 dello stesso decreto.
  (4)  Il  reddito  dei fabbricati di nuova costruzione e' soggetto a
sovrimposta  a  partire  dal mese nel quale il fabbricato e' divenuto
atto  all'uso  cui  e'  destinato  o e' stato comunque utilizzato dal
possessore.
  (5)  La  sovrimposta  non  e'  deducibile ai fini delle imposte sui
redditi.
  (6)  Dal  reddito  di  ciascuna  unita'  immobiliare  destinata  ad
abitazione  non  di  lusso,  secondo i criteri di cui all'articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente
dall'imposta locale sui redditi, e' ammessa una deduzione pari a lire
centosettantamila.  In  caso  di contitolarita' del diritto reale, la
deduzione  spetta  in  misura  proporzionale  alle  quote  di reddito
attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione e' rapportata alla
durata  del  possesso,  non computandosi o computandosi per un intero
mese  le  frazioni  rispettivamente  fino  a quindici giorni e quelle
eccedenti i quindici giorni.
  (7)  La  sovrimposta  non  si  applica  al  reddito  dei fabbricati
costituenti  beni  strumentali di cui all'articolo 40 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni. Per i fabbricati posseduti da imprese, non costituenti
beni strumentali per l'esercizio della loro attivita', la sovrimposta
si  applica sul reddito separatamente determinato con i criteri e con
le  modalita'  di  cui  al  titolo II dello stesso decreto n. 597 del
1973.
  (8) Sono esenti dalla sovrimposta:
    i  redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati negli
articoli  5  e  6  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni;
    i  redditi dei fabbricati indicati negli articoli 2 e 5-bis dello
stesso   decreto   n.   601  del  1973,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
    i  redditi  dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai
sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
  (9)  L'agevolazione  di  cui  all'ultimo  comma dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta.
  (10)  Per  i  fabbricati  il  cui  reddito e' soggetto alla imposta
locale  sui  redditi,  l'aliquota  della  sovrimposta  deliberata dal
comune  si  applica  nella  misura  ridotta  al  55  per cento. Per i
fabbricati per uso di abitazione il contribuente puo' optare, se piu'
favorevole, per la deduzione prevista dal precedente sesto comma.
  (11)  Per l'anno 1983 l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e'
ridotta  dal  15  al  10  per  cento  relativamente  ai  redditi  dei
fabbricati,  soggetti alla sovrimposta comunale, per i quali la detta
imposta si applica separatamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  599,  e
successive  modificazioni.  Per  i  soggetti  all'imposta sul reddito
delle  persone  giuridiche il cui periodo di impesta non coincide con
l'anno  solare, la riduzione di aliquota si applica per i redditi dei
fabbricati prodotti nel primo periodo di imposta successivo alla data
di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione
del  presente  decreto, sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi
di fabbricati assoggettati alla sovrimposta comunale.