Art. 22.

  (1)  Ai  fini  della  esecuzione  dei  controlli  l'Amministrazione
finanziaria  provvede  a  comunicare  ai  comuni interessati, secondo
modalita'  stabilite  con decreto del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione   nazionale   dei   comuni   italiani,   gli  elementi
identificativi  ed i dati reddituali dei fabbricati, risultanti dalle
dichiarazioni  annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i
diversi  periodi  di  imposta  nei  quali  tale anno e' compreso. Gli
uffici  dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai comuni
nel  cui  territorio e' posto il fabbricato copia degli accertamenti,
in    rettifica   o   d'ufficio,   eventualmente   emessi   ai   fini
dell'applicazione  delle  imposte sui redditi, relativi ai periodi di
imposta  di cui sopra, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori
di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso.
  (2)  I  comuni  procedono,  sulla  scorta  dei  dati risultanti dai
versamenti,  dalle  distinte  o  dai  certificati,  nonche' di quelli
forniti  dall'Amministrazione  finanziaria,  alla  liquidazione della
sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.
  (3)  Ai fini della liquidazione della sovrimposta i comuni possono,
senza  necessita'  di  emettere  l'atto  di  accertamento  di  cui al
successivo quinto comma:
    a)  correggere  gli  errori  materiali  e di calcolo commessi dai
contribuenti;
    b) escludere o ridurre le deduzioni non spettanti.
  (4)  Con  le  medesime modalita' i comuni procedono, altresi', alla
liquidazione  della  sovrimposta  o della maggiore sovrimposta dovuta
quando  il  reddito rispetto al quale e' stata versata e' inferiore a
quello  indicato  nella  dichiarazione  presentata agli effetti delle
imposte  sui  redditi, nonche' quando il versamento della sovrimposta
non   e'   stato   effettuato.   La  liquidazione  e'  comunicata  al
contribuente  mediante  avviso,  recante richiesta di pagamento della
somma  liquidata,  spedito  per mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno.
  (5)   Il  comune  procede  all'accertamento  mediante  notifica  al
contribuente  di  apposito  avviso recante la indicazione del reddito
imponibile,  dedotto  ove  spetti  l'importo indicato nel sesto comma
dell'articolo  20,  del  fabbricato al quale il reddito si riferisce,
dell'aliquota  applicata  nonche'  della sovrimposta o della maggiore
sovrimposta  dovuta.  Nell'atto  devono  altresi'  essere  indicati i
criteri  e  gli  elementi  in  base ai quali il reddito imponibile e'
stato determinato.
  (6)  Gli  avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di
decadenza  entro  il  31  dicembre  1989  Fino  alla scadenza di tale
termine  l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento
secondo le modalita' stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  (7)  Copia degli atti di cui al quinto e al sesto comma deve essere
inviata  dal  comune  all'ufficio  distrettuale delle imposte dirette
nella  cui  circoscrizione  e'  il  domicilio fiscale del soggetto. I
comuni  comunicano  altresi'  agli  uffici distrettuali delle imposte
dirette  i  dati  relativi  ai redditi, sui quali e' stata versata la
sovrimposta,   che   non   risultano   indicati  nelle  dichiarazioni
presentate agli effetti delle imposte sui redditi.