Art. 23. (1) Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini e' dovuta una soprattassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la soprattassa e' ridotta al 10 per cento se il versamento e' eseguito entro i novanta giorni successivi a quello in cui doveva essere effettuato, sempreche' non sia stata comunicata la liquidazione o notificato l'accertamento di cui all'articolo 22. (2) Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per il cui recupero deve procedersi ai sensi del quinto e sesto comma dell'articolo 22 si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma precedente, la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria e' ridotta alla meta' se il maggior reddito accertato e' inferiore ad un quarto di quello sul quale e' stata pagata la sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta e' inferiore a lire diecimila. (3) Se la distinta di versamento non e' presentata o e' redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'articolo 21 si applica la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono. (4) La misura della pena pecuniaria e' determinata tenendo conto della gravita' della violazione e del danno arrecato. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso di piu' violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima. (5) Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento della sovrimposta o di una maggiore sovrimposta, l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni, il comune puo' provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno della commessa violazione. (6) il rimborso della sovrimposta e delle sanzioni puo' essere richiesto dal contribuente al comune per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento. (7) Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi dell'articolo 22, nonche' le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate devono essere pagate dal contribuente alla tesoreria comunale direttamente o a mezzo di versamento sul conto corrente postale di cui al precedente articolo 21. (8) Se il contribuente esegue il versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 22, le soprattasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla meta'. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. (9) L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente. (10) Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. (11) Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 percento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito. (12) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni. (13) I decreti previsti nei precedenti articoli 21 e 22 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.