Art. 23.

  (1)  Per  l'omesso o insufficiente versamento nei termini e' dovuta
una  soprattassa  pari  al  50  per cento della sovrimposta evasa; la
soprattassa  e'  ridotta al 10 per cento se il versamento e' eseguito
entro  i  novanta  giorni  successivi  a  quello in cui doveva essere
effettuato,  sempreche'  non  sia  stata comunicata la liquidazione o
notificato l'accertamento di cui all'articolo 22.
  (2)  Per  l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per
il  cui  recupero  deve  procedersi ai sensi del quinto e sesto comma
dell'articolo  22  si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma
precedente,  la  pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della
sovrimposta  o  della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria
e' ridotta alla meta' se il maggior reddito accertato e' inferiore ad
un quarto di quello sul quale e' stata pagata la sovrimposta e non si
applica quando la sovrimposta dovuta e' inferiore a lire diecimila.
  (3)  Se la distinta di versamento non e' presentata o e' redatta in
modo  non  conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o
se  non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'articolo
21  si  applica  la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni
fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono.
  (4)  La  misura  della pena pecuniaria e' determinata tenendo conto
della  gravita'  della  violazione  e  del  danno  arrecato.  Non  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  secondo  e  al  terzo comma
dell'articolo  8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso
di  piu'  violazioni  commesse  anche  in tempi diversi in esecuzione
della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata, tenuto
conto  delle  circostanze  dei  fatti, in misura corrispondente ad un
terzo  del  massimo  stabilito  dalla  legge per una sola violazione,
aumentata  del quindici per cento per ogni violazione successiva alla
prima.
  (5)  Per  le  violazioni  che  danno  luogo  a  liquidazione  o  ad
accertamento   della  sovrimposta  o  di  una  maggiore  sovrimposta,
l'irrogazione  delle  sanzioni  e'  comunicata al contribuente con lo
stesso  atto.  Per  le altre violazioni, il comune puo' provvedere in
qualsiasi momento, con separati avvisi, entro il termine di decadenza
di cinque anni dal giorno della commessa violazione.
  (6)  il  rimborso  della  sovrimposta  e delle sanzioni puo' essere
richiesto   dal   contribuente   al   comune  per  errore  materiale,
duplicazione   o  inesistenza  totale  o  parziale  dell'obbligazione
tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data
del versamento.
  (7)  Le  sovrimposte  o  le  maggiori  sovrimposte  dovute ai sensi
dell'articolo  22,  nonche'  le  pene  pecuniarie  e  le  soprattasse
irrogate   devono  essere  pagate  dal  contribuente  alla  tesoreria
comunale  direttamente  o  a  mezzo  di versamento sul conto corrente
postale di cui al precedente articolo 21.
  (8)  Se  il  contribuente esegue il versamento entro novanta giorni
dalla   comunicazione   della   liquidazione  o  dalla  notificazione
dell'accertamento  di  cui  all'articolo 22, le soprattasse e le pene
pecuniarie  irrogate  sono ridotte alla meta'. Se il contribuente non
esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione
di  pagamento,  contenente  l'ordine  di  pagare entro trenta giorni,
sotto pena degli atti esecutivi.
  (9)  L'ingiunzione  e' vidimata e resa esecutiva dal pretore avente
giurisdizione sul territorio del comune competente.
  (10)  Alla  riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni
del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
  (11)  Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi
moratori  nella  misura  del  6 percento per ogni semestre decorrente
dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.
  (12)  Contro  l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga
le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza
di  rimborso  possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo
le  modalita'  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.
  (13)  I  decreti  previsti  nei  precedenti  articoli  21 e 22 sono
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.