Art. 13.
            Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato

  Ai  fini  dello  sviluppo  e  del  riequilibrio  territoriale delle
attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree
del  Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonche' per favorire
l'ammodernamento  e  la  riqualificazione  delle  strutture ricettive
esistenti  e  dei  servizi  turistici  e  dei  centri di vacanza, ivi
compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato
conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano
contributi  ripartiti  secondo  le  modalita'  ed  i  criteri  di cui
all'articolo 14.
  Per  gli  investimenti  destinati alla creazione di nuove strutture
ricettive  e  di  nuovi  servizi  le  opere devono essere incluse nei
programmi  regionali  di  sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  I  piani  regionali  di  sviluppo  dovranno  essere  opportunamente
aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con
i fini di cui al primo comma del presente articolo.
  Per  il  triennio  1983-85 il conferimento di cui al primo comma e'
determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi
per l'anno 1983.
  Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sara' determinato
con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.