Art. 13. Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonche' per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalita' ed i criteri di cui all'articolo 14. Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo. Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma e' determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983. Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.