Art. 13.
Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato
Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle
attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree
del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonche' per favorire
l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive
esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi
compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato
conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano
contributi ripartiti secondo le modalita' ed i criteri di cui
all'articolo 14.
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture
ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei
programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente
aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con
i fini di cui al primo comma del presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma e'
determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi
per l'anno 1983.
Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sara' determinato
con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.