Art. 14. 
                       Ripartizione dei fondi 
 
  Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo  13  e'
ripartito annualmente, sentito il Comitato di  coordinamento  di  cui
all'articolo 2, tra le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione
residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in
base alla superficie del territorio ed un terzo in base  agli  indici
di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale. 
  Il rimanente 30 per cento e' ripartito con gli stessi criteri,  tra
le regioni  che  comprendono  nel  proprio  territorio  le  aree  del
Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
  Per l'anno 1983 la  ripartizione  e'  effettuata  entro  60  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  Restano ferme le procedure  previste  dall'articolo  78  del  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, per l'erogazione  di  fondi  a  favore  delle  province
autonome di Trento e Bolzano. 
  I finanziamenti previsti dalla  presente  legge  debbono  risultare
aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore  del  turismo,
previsti dalla legislazione regionale preesistente. 
  Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente,  le  regioni
possono  deliberare   la   gestione   unitaria   ed   integrata   dei
finanziamenti, e  procedere  alla  costituzione  dei  "fondi  per  lo
sviluppo delle attivita' turistiche" o  provvedere  ad  una  gestione
integrata delle disponibilita'  attraverso  le  societa'  finanziarie
regionali.