Art. 14. Ripartizione dei fondi Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 e' ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale. Il rimanente 30 per cento e' ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per l'anno 1983 la ripartizione e' effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano. I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei "fondi per lo sviluppo delle attivita' turistiche" o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilita' attraverso le societa' finanziarie regionali.