Art. 15.
Criteri, procedure e controlli
Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalita' di
accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13 nel rispetto della
destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma
dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.
Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello
per il quale lo stanziamento e' destinato, vengono nuovamente
ripartite tra tutte.
A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle
iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di
cui all'articolo 13, sara' presentato al comitato di coordinamento
per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.