Art. 15.
                   Criteri, procedure e controlli

  Con  leggi  regionali saranno stabiliti i criteri e le modalita' di
accesso  ai  finanziamenti  di cui all'articolo 13 nel rispetto della
destinazione  alle  opere  indicate  nello  stesso  articolo, a norma
dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.
  Le  somme  comunque  non  utilizzate dalle regioni e dalle province
autonome  di  Trento  e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello
per  il  quale  lo  stanziamento  e'  destinato,  vengono  nuovamente
ripartite tra tutte.
  A  tal  fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle
iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di
cui  all'articolo  13,  sara' presentato al comitato di coordinamento
per  la  programmazione turistica di cui all'articolo 2 entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.