Art. 16.
Copertura finanziaria
All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della
presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Interventi
straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - SIGNORELLO -
GORIA - BODRATO -
SIGNORILE - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA