Art. 16. 
                        Copertura finanziaria 
 
  All'onere di lire 50  miliardi  derivante  dall'applicazione  della
presente legge per l'anno  finanziario  1983,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  medesimo,  all'uopo  utilizzando  la  voce   "Interventi
straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica". 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 17 maggio 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                               FANFANI - SIGNORELLO - 
                                                    GORIA - BODRATO - 
                                                  SIGNORILE - ROGNONI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA