Art. 11. 1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito abbiano in detto anno redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante. 2. Sono esentati altresi' i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro ed i mutilati e gli invalidi civili di cui agli articoli 12 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonche' i ciechi assoluti e i sordomuti assoluti. 3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo. 4. Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione. 5. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, puo', ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, prevedere che soggetti diversi da quelli suindicati siano esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio. 6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermita' riconosciute per causa di guerra o di servizio. 7. Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalita' determinate annualmente con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 23 aprile 1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero di codice fiscale e l'indicazione dell'ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'unita' sanitaria locale verifica la veridicita' di almeno il tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati nelle autocertificazioni, che ne terranno conto nell'ambito della propria competenza. 9. Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unita' sanitaria locale e' tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni farmaceutiche rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanita' ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionati. 10. All'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: "In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unita' sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'articolo 11, commi 8 e 9, del presente decreto, nonche' in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari. Lo stesso potere e con le modalita' indicate al comma precedente e' attribuito al Ministro della sanita', su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda".