Art. 11.

  1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui
all'articolo  6  gli  utenti  del  Servizio  sanitario  nazionale che
abbiano  nell'anno precedente un reddito personale imponibile ai fini
dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia
i  cui componenti, compreso l'assistito abbiano in detto anno redditi
imponibili   ai  fini  dell'IRPEF  per  un  importo  complessivo  non
superiore  a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente
oltre il dichiarante.
  2.  Sono  esentati  altresi'  i  grandi  invalidi  di  guerra  e di
servizio,  i  grandi invalidi del lavoro ed i mutilati e gli invalidi
civili  di  cui  agli  articoli 12 e 17 della legge 30 marzo 1971, n.
118,  e  successive  modificazioni,  nonche'  i  ciechi  assoluti e i
sordomuti assoluti.
  3.  Restano  in  vigore,  ai  fini  delle esenzioni di cui ai commi
precedenti,  le  disposizioni  dell'articolo 12 della legge 26 aprile
1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.
  4.  Gli  estremi  del  documento  previsto dall'articolo 12, ottavo
comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla
esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla
prescrizione.
  5.  Il  Ministro  della  sanita',  con  proprio decreto, sentito il
Consiglio  sanitario  nazionale,  puo',  ai  fini della prevenzione e
della  cura  di  forme  morbose di particolare rilevanza sociale o di
peculiare  interesse  per  la tutela della salute pubblica, prevedere
che   soggetti  diversi  da  quelli  suindicati  siano  esentati  dal
pagamento  della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio.
  6.  Sono  esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla
spesa  farmaceutica  ed  alla  spesa sulle prestazioni di diagnostica
strumentale  o  di  laboratorio  i  lavoratori  soggetti  alla tutela
assicurativa  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di
guerra  e  per  servizio che necessitano di cure prescritte da medici
convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in
dipendenza,  rispettivamente,  di  infortuni sul lavoro o di malattie
professionali  e  di infermita' riconosciute per causa di guerra o di
servizio.
  7.  Le  amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria
di  cui  al  precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale
gli  oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le
modalita'  determinate  annualmente  con  decreto  del Ministro della
sanita',  di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro.
  8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12,
nono  comma,  lettera  a), della legge 23 aprile 1982, n. 181, devono
riportare  per  ciascun componente della famiglia il numero di codice
fiscale  e  l'indicazione dell'ufficio al quale sono state presentate
le  dichiarazioni  dei  redditi  cui  le autocertificazioni stesse si
riferiscono.  L'unita'  sanitaria  locale  verifica la veridicita' di
almeno  il  tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle
assoggettate   a  verifica  agli  uffici  finanziari  indicati  nelle
autocertificazioni,  che  ne terranno conto nell'ambito della propria
competenza.
  9.  Nell'ambito  dei  controlli sistematici di cui al secondo comma
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unita' sanitaria
locale  e'  tenuta  ad  effettuare  indagini a campione con frequenza
annuale   sulle  prescrizioni  farmaceutiche  rilasciate  dai  medici
convenzionati,  comunicandone  i risultati al Ministero della sanita'
ed  alla  regione.  Analogamente  si  procede  per  le prestazioni di
diagnostica   strumentale   e  di  laboratorio  eseguite  presso  gli
ambulatori e strutture private convenzionati.
  10.  All'articolo  13  della  legge 26 aprile 1982, n. 181, dopo il
terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
  "In  caso  di  inerzia  o  di  ingiustificato  ritardo delle unita'
sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli
1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e  dell'articolo  11,  commi  8  e 9, del presente decreto,
nonche'  in  ogni  altro  caso  di  ingiustificata  inottemperanza ad
obblighi  imposti  da  atti  normativi  e  da  disposizioni regionali
derivanti  da  atti  di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi
dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i
provvedimenti  omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di
appositi commissari.
  Lo stesso potere e con le modalita' indicate al comma precedente e'
attribuito al Ministro della sanita', su segnalazione del commissario
del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda".