Art. 13.

  1.  L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in
favore  degli  assicurati  all'INPS  e all'INAIL restano disciplinate
dalle   disposizioni  del  decreto-legge  25  gennaio  1982,  n.  16,
convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo
quanto previsto nei commi successivi.
  2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a
carico  dell'INPS  e  dell'INAIL  dall'articolo 69, lettera b), della
legge  23 dicembre 1978, n. 833, e' elevato del 13 per cento rispetto
a  quello  previsto  per  1982  dall'articolo  1 del decreto-legge 25
gennaio  1982,  n.  16, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1982, n. 98.
  3.  Per  i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni
idrotermali  possono  essere  concesse,  fuori dei congedi ordinari e
delle   ferie   annuali,   esclusivamente   per   effettive  esigenze
terapeutiche  o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su
motivata  prescrizione di un medico specialista dell'unita' sanitaria
locale   ovvero,   limitatamente  ai  lavoratori  avviati  alle  cure
dall'INPS  e  dall'INAIL,  su  motivata  prescrizione  dei medici dei
predetti istituti.
  4.  I congedi straordinari, le aspettative per infermita', permessi
per   malattia   comunque   denominati,  concessi  per  fruire  delle
prestazioni  di  cui  al  comma  precedente,  non possono superare il
periodo  di  quindici  giorni  l'anno  anche  per  i  soggetti di cui
all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  5.  Tra  i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e congedi
ordinari  e  ferie  annuali deve intercorrere un intervallo di almeno
quindici giorni.
  6. I congedi straordinari, le aspettative per infermita' i permessi
per malattia, di cui ai commi precedenti, non possono essere concessi
per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.
  7.  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
proseguire, fino al definitivo passaggio alle unita' sanitarie locali
territorialmente   competenti,  l'attivita'  terapeutica  presso  gli
stabilimenti  termali  di  cui  al terzo comma dell'articolo 36 della
legge  23 dicembre 1978, n. 833. Restano ferme le disposizioni di cui
al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.