Art. 13. 1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi. 2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98. 3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti. 4. I congedi straordinari, le aspettative per infermita', permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. 6. I congedi straordinari, le aspettative per infermita' i permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari. 7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti, l'attivita' terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano ferme le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.