Art. 16. All'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma quale modificato dall'articolo 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono aggiunti i seguenti: "I provvedimenti vincolati della unita' sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo. Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela puo', entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente. I provvedimenti relativi a contratti per la provvista di beni e servizi di importo superiore a 50 milioni sono inoltrati al comitato regionale di controllo con il parere del collegio dei revisori".