Art. 16.

  All'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo
comma quale modificato dall'articolo 13, quarto comma, della legge 26
aprile 1982, n. 181, sono aggiunti i seguenti:
  "I  provvedimenti vincolati della unita' sanitaria locale attinenti
allo  stato  giuridico  e  al  trattamento  economico  del  personale
dipendente  indicati nell'articolo 10, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal
coordinatore  amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al
comitato  di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti
non   sono  assoggettati  al  controllo  del  comitato  regionale  di
controllo.
  Il  comitato  di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio
dei  revisori, nell'esercizio del potere di autotutela puo', entro 20
giorni   dal  ricevimento,  annullare  o  riformare  i  provvedimenti
indicati al comma precedente.
  I  provvedimenti  relativi  a  contratti per la provvista di beni e
servizi  di importo superiore a 50 milioni sono inoltrati al comitato
regionale di controllo con il parere del collegio dei revisori".