Art. 17. 1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato costituito il collegio dei revisori della unita' sanitaria locale, previsto dall'articolo 15, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della sanita', su segnalazione del commissario di Governo, provvede a costituirlo in via straordinaria con il funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, con un funzionario addetto all'ufficio di ragioneria di un comune facente parte della unita' sanitaria locale e con un funzionario designato dal predetto commissario di Governo. 2. Il collegio svolge le sue funzioni nell'ambito della normativa vigente e secondo le direttive emanate di concerto dai Ministeri del tesoro e della sanita' e cessa all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.