Art. 17. 
 
  1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto non sia stato costituito il  collegio  dei  revisori
della unita' sanitaria locale,  previsto  dall'articolo  15,  secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  cosi'  come  modificato
dall'articolo 13 della legge 26 aprile  1982,  n.  181,  il  Ministro
della sanita', su segnalazione del commissario di Governo, provvede a
costituirlo in via straordinaria con  il  funzionario  designato  dal
Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, con un  funzionario
addetto all'ufficio di ragioneria di un comune  facente  parte  della
unita' sanitaria locale e con un funzionario designato  dal  predetto
commissario di Governo. 
  2. Il collegio svolge le sue funzioni nell'ambito  della  normativa
vigente e secondo le direttive emanate di concerto dai Ministeri  del
tesoro  e  della  sanita'  e  cessa  all'atto  dell'insediamento  del
collegio ordinario.