Art. 19. 1. Il bilancio di previsione delle unita' sanitarie locali per l'esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale deliberato non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 1984 presentato al Parlamento. 2. I termini e le modalita' indicati al comma precedente si applicano anche ai bilanci degli esercizi successivi. 3. Fino a quando le unita' sanitarie locali non abbiano deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono impegnare, in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate accertate nell'esercizio precedente a titolo di finanziamento dal Fondo sanitario nazionale.