Art. 19.

  1.  Il  bilancio  di  previsione  delle unita' sanitarie locali per
l'esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei
limiti  inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base
al  riparto  del Fondo sanitario nazionale deliberato non oltre il 15
novembre  1983,  dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica  (CIPE)  in coerenza con le previsioni del disegno di legge
di bilancio per l'anno 1984 presentato al Parlamento.
  2.  I  termini  e  le  modalita'  indicati  al  comma precedente si
applicano anche ai bilanci degli esercizi successivi.
  3.  Fino a quando le unita' sanitarie locali non abbiano deliberato
il  bilancio  di  previsione,  le  stesse  non  possono impegnare, in
ciascun  mese,  somme  superiori  ad  1/12  delle  entrate  accertate
nell'esercizio   precedente  a  titolo  di  finanziamento  dal  Fondo
sanitario nazionale.