Art. 20. 
 
  All'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  il  primo,
secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: 
  "Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle
attivita'  istituzionali  del  Servizio  sanitario   nazionale   sono
stabilite con  il  piano  sanitario  nazionale  in  conformita'  agli
obiettivi della programmazione  socio-economica  nazionale  e  tenuta
presente  l'esigenza  di  superare  le  condizioni  di   arretratezza
socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali. 
  Le disposizioni precettive relative al  piano  sanitario  nazionale
sono fissate, per la sua  durata  triennale,  con  la  legge  recante
disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato. 
  Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate
al comma precedente, e' sottoposto dal Governo alle  Camere  ai  fini
della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta  i
conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito  il  Consiglio
sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso
dopo 60 giorni dalla richiesta. 
  Il piano ha  di  norma  durata  triennale  e  viene  approvato  dal
Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza
del piano sanitario precedente e puo' essere modificato con le stesse
modalita' nel corso del triennio".