Art. 20. All'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali. Le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato. Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate al comma precedente, e' sottoposto dal Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso dopo 60 giorni dalla richiesta. Il piano ha di norma durata triennale e viene approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente e puo' essere modificato con le stesse modalita' nel corso del triennio".