ART. 24.
    (Strumenti per cui non e' richiesta l'approvazione regionale)

  Salvo  che  per  le  aree e per gli ambiti territoriali individuati
dalle   regioni   come  di  interesse  regionale  in  sede  di  piano
territoriale   di   coordinamento   o,  in  mancanza,  con  specifica
deliberazione, non e' soggetto ad approvazione regionale lo strumento
attuativo  di  strumenti  urbanistici  generali, compresi i piani per
l'edilizia  economica e popolare nonche' i piani per gli insediamenti
produttivi.
  Le  regioni  emanano  norme  cui  i  comuni  debbono  attenersi per
l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di
garantire  la  snellezza  del  procedimento  e le necessarie forme di
pubblicita'  e  di  partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I
comuni  sono  comunque  tenuti  a  trasmettere  alla  regione,  entro
sessanta  giorni,  copia degli strumenti attuativi di cui al presente
articolo.  Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono
esprimersi con motivazioni puntuali.