ART. 25.
                  (Semplificazione delle procedure)

  Le  regioni  entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge emanano norme che:
    a)  prevedono  procedure  semplificate  per  l'approvazione degli
strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
    b)  definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione
ed  il  coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali,
nonche'  per  accelerare  l'esame  delle  domande di concessione e di
autorizzazione edilizia;
    c)   prevedono   procedure  semplificate  per  l'approvazione  di
varianti    agli    strumenti    urbanistici   generali   finalizzate
all'adeguamento  degli  standards  urbanistici  posti da disposizioni
statali o regionali.
  Le  norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie
forme  di  pubblicita'  e  la  partecipazione dei soggetti pubblici e
privati,  nonche' i termini, non superiori a centoventi giorni, entro
i   quali   la   regione   deve   comunicare  al  comune  le  proprie
determinazioni.  Trascorsi  tali  termini  i  provvedimenti di cui al
precedente comma si intendono approvati.
  Le  varianti  agli  strumenti  urbanistici  non  sono soggette alla
preventiva autorizzazione della regione.
  La  legge  regionale  stabilisce, altresi', criteri e modalita' cui
dovranno  attenersi  i  comuni,  all'atto  della  predisposizione  di
strumenti  urbanistici,  per  l'eventuale regolamentazione, in ambiti
determinati  del  proprio  territorio, delle destinazioni d'uso degli
immobili  nonche'  dei  casi  in  cui  per  la variazione di essa sia
richiesta  la  preventiva  autorizzazione del sindaco. La mancanza di
tale  autorizzazione  comporta  l'applicazione  delle sanzioni di cui
all'articolo  10  ed  il  conguaglio del contributo di concessione se
dovuto.