ART. 25.
(Semplificazione delle procedure)
Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge emanano norme che:
a) prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli
strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione
ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali,
nonche' per accelerare l'esame delle domande di concessione e di
autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure semplificate per l'approvazione di
varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate
all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni
statali o regionali.
Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie
forme di pubblicita' e la partecipazione dei soggetti pubblici e
privati, nonche' i termini, non superiori a centoventi giorni, entro
i quali la regione deve comunicare al comune le proprie
determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al
precedente comma si intendono approvati.
Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla
preventiva autorizzazione della regione.
La legge regionale stabilisce, altresi', criteri e modalita' cui
dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di
strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti
determinati del proprio territorio, delle destinazioni d'uso degli
immobili nonche' dei casi in cui per la variazione di essa sia
richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco. La mancanza di
tale autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 10 ed il conguaglio del contributo di concessione se
dovuto.