ART. 26.
(Opere interne)
Non sono soggette a concessione ne' ad autorizzazione le opere
interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
non comportino modifiche della sagoma ne' aumento delle superfici
utili e del numero delle unita' immobiliari, non modifichino la
destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unita'
immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e,
per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,
rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei
lavori, il proprietario dell'unita' immobiliare deve presentare al
sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla
progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel
caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n.
1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.