ART. 26.
                           (Opere interne)

  Non  sono  soggette  a  concessione  ne' ad autorizzazione le opere
interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
non  comportino  modifiche  della  sagoma ne' aumento delle superfici
utili  e  del  numero  delle  unita'  immobiliari, non modifichino la
destinazione   d'uso   delle   costruzioni  e  delle  singole  unita'
immobiliari,  non  rechino  pregiudizio alla statica dell'immobile e,
per  quanto  riguarda  gli immobili compresi nelle zone indicate alla
lettera  A  dell'articolo  2  del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  97  del  16  aprile 1968,
rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
  Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei
lavori,  il  proprietario  dell'unita' immobiliare deve presentare al
sindaco  una  relazione,  a firma di un professionista abilitato alla
progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
  Le  disposizioni  di  cui  ai commi precedenti non si applicano nel
caso  di  immobili  vincolati  ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n.
1089,  e  29  giugno  1939,  n.  1497,  e successive modificazioni ed
integrazioni.
  Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
costituiscono  pertinenze  delle  costruzioni,  ai  sensi  e  per gli
effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.