ART. 27.
                       (Demolizione di opere)

  In  tutti  i  casi  in  cui la demolizione deve avvenire a cura del
comune, essa e' disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
  I  relativi  lavori  sono  affidati, anche a trattativa privata, ad
imprese  tecnicamente  e  finanziariamente  idonee  iscritte all'albo
nazionale  dei  costruttori,  indicate in numero di almeno cinque dal
provveditore regionale alle opere pubbliche.
  Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori, il sindaco ne
da'  notizia  al  prefetto,  il quale provvede alla demolizione con i
mezzi  a  disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite
impresa  iscritta  all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non
siano eseguibili in gestione diretta.
  Il  rifiuto  ingiustificato  da  parte  dell'impresa  di eseguire i
lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.