Art. 10.
                              Sanzioni

  In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  e dei termini previsti
nell'ultimo  comma  degli  articoli  7,  8  e 9 della presente legge,
l'amministrazione  finanziaria  procede  al recupero dell'imposta non
pagata  ed  applica  una  soprattassa  annua  pari  al  50  per cento
dell'imposta non pagata.