Art. 12.
                  Oneri deducibili ai fini fiscali

  Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597, e successive modificazioni,
dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente:
  "3)  Le  erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda
il  2  per  cento  del  reddito dichiarato al netto degli altri oneri
deducibili,  a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni,
di  associazioni  legalmente  riconosciute  che  senza scopo di lucro
svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione  di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento
delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori
dello spettacolo.
  Le  erogazioni  liberali non utilizzate entro il secondo periodo di
imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di
cui  al  comma  precedente costituiscono reddito imponibile in misura
doppia del loro ammontare".
  Nel  secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 598, e successive modificazioni,
dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente:
  "3)  Le  erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda
il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni,  di  associazioni legalmente
riconosciute   che  senza  scopo  di  lucro  svolgano  esclusivamente
attivita'  nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture,  per  il  restauro  e  il  potenziamento  delle  strutture
esistenti,   nonche'   per  la  produzione  nei  vari  settori  dello
spettacolo.
  Le  erogazioni  liberali non utilizzate entro il secondo periodo di
imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di
cui  al  comma  precedente costituiscono reddito imponibile in misura
doppia del loro ammontare".
 
          Note all'art. 12:
            -  L'art.  10 del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre 1973, n. 597, elenca gli oneri deducibili dal
          reddito  complessivo  sul  quale  si  applica l'imposta sul
          reddito delle persone fisiche.
            - L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  598,  elenca gli oneri deducibili dal
          reddito  complessivo  sul  quale  si  applica l'imposta del
          reddito delle persone giuridiche.