Art. 7. 
     Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico 
 
  La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle
imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive,
dalle  industrie  tecniche  cinematografiche  e  dalle   imprese   di
esercizio cinematografico, che abbiano la contabilita'  ordinaria  ai
sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente
nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali  ai  sensi  delle
leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in  attivita'
e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di
ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle  sale  di
pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il  reddito
imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR. 
  L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei  film  e
delle opere previsti nel precedente comma. 
  L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo,  che
comunque non puo' eccedere  il  reddito  imponibile  al  netto  degli
ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere  richiesta
espressamente in sede  di  dichiarazione  annuale  dei  redditi,  con
l'indicazione  della  parte  di  utili  che  si  intende   investire.
L'agevolazione compete sulla parte degli utili  accantonati  che  non
supera  la  differenza  tra  il  reddito  di  esercizio   e   l'utile
distribuito. Alla dichiarazione deve  essere  unito  un  progetto  di
massima degli investimenti, che specifichi le date  di  inizio  e  di
ultimazione dei film e delle  opere,  nonche'  i  relativi  piani  di
finanziamento. 
  Per ottenere i benefici di cui al primo comma i  film  e  le  opere
devono essere iniziati entro un anno dalla data  della  presentazione
della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla  data
di inizio. 
  Le date di inizio e  di  ultimazione  dei  film  e  delle  opere  e
l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione
di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione. 
 
          Nota  all'art.  7,  primo  comma e all'art. 8, primo comma,
          lettere a) e b):
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  contiene: Disposizioni commi in materia di
          accertamento  delle imposte sui redditi. L'art. 13 indica i
          soggetti  obbligati  alla  tenuta delle scritture contabili
          (il  cui  regime  ordinario  e' disciplinato nei successivi
          articoli  14-17);  l'art.  18, sesto comma, prevede, per le
          imprese  minori  ammesse  alla  tenuta  della  contabilita'
          semplificata,   la   facolta'   di  optare  per  il  regime
          ordinario.