Art. 8.
             Agevolazioni per reinvestimenti nel settore
     teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante

  Non  concorre  a  formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF,
dell'IRPEG  e  dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli
utili dichiarati:
    a)  dalle  imprese  di produzione musicale, di danza, teatrale di
prosa,   circense   e   di  spettacolo  viaggiante,  che  abbiano  la
contabilita'  ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;
    b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello
spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilita' ordinaria ai sensi
degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, se reinvestita in opere di
ristrutturazione,   miglioramento   tecnologico   e   rinnovo   delle
rispettive strutture.
  L'agevolazione  compete  fino  alla  concorrenza  del  costo  degli
spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.
  L'agevolazione  prevista dal primo comma del presente articolo, che
comunque  non  puo'  eccedere  il  reddito  imponibile al netto degli
ammortamenti  calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta
espressamente  in  sede  di  dichiarazione  annuale  dei redditi, con
l'indicazione   della  parte  di  utili  che  si  intende  investire.
L'agevolazione  compete  sulla  parte degli utili accantonati che non
supera   la   differenza  tra  il  reddito  di  esercizio  e  l'utile
distribuito.  Alla  dichiarazione  deve  essere  unito un progetto di
massima  degli  investimenti,  che  specifichi le date di inizio e di
ultimazione   delle   attivita',   nonche'   i   relativi   piani  di
finanziamento.
  Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:
    1)  i  reinvestimenti  devono  essere operati entro il periodo di
imposta  successivo  a  quello al quale si riferisce la dichiarazione
dei redditi;
    2)  la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver
luogo   entro   un   anno   dalla   data  della  presentazione  della
dichiarazione dei redditi;
    3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere
iniziate   entro   un  anno  dalla  data  della  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi  e  ultimate entro due anni dalla data di
inizio.
  Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di
inizio  e  ultimazione  delle  opere, nonche' l'ammontare delle somme
impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.