Art. 9.
          Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione
                     di film per la televisione

  Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della
presente  legge  sono  estese  ai reinvestimenti nella produzione, da
parte  di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto
e  di  qualsiasi  durata,  destinati  esclusivamente  alla diffusione
televisiva.
  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni  di  cui al comma
precedente,  si  applicano,  per  quanto  riguarda  le  modalita' e i
termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della
presente legge.