ART. 10.

  Il  Ministero della sanita' comunica all'autorita' competente dello
Stato  di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei
confronti  dei  cittadini  degli  altri  Stati membri delle Comunita'
europee,  autorizzati  ad esercitare la professione di odontoiatra ai
sensi  dell'articolo  8,  nonche' quelle penali per reati concernenti
l'esercizio della professione.
  A  tal  fine l'Ordine professionale competente da' comunicazione al
Ministero   della   sanita'   di   tutte  le  sanzioni  che  incidono
sull'esercizio professionale.