ART. 10. Il Ministero della sanita' comunica all'autorita' competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell'articolo 8, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione. A tal fine l'Ordine professionale competente da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.