ART. 11.

  Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella
presente  legge  si  applicano  anche  agli odontoiatri che intendono
svolgere  la  loro  attivita'  nell'ambito  di  un rapporto di lavoro
subordinato.
  L'istituzione  del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini
di  altri  Stati  membri  delle  Comunita'  europee  e  le  strutture
sanitarie  pubbliche e' disciplinata dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
 
          Nota all'art. 11, comma secondo:
            Il  testo  dell'art.  11 del decreto del Presidente della
          Repubblica  20  dicembre  1979, n. 761 (Stato giuridico del
          personale delle unita' sanitarie loculi) e' il seguente:
            "Art.  11  (Cittadini  degli Stati membri della Comunita'
          economica  europea). - I cittadini degli Stati membri della
          Comunita'   economica  europea,  esercenti  le  professioni
          mediche,  paramediche e farmaceutiche - possono prestare la
          loro   attivita'   nell'ambito   del   Servizio   sanitario
          nazionale,  in base alle condizioni e ai requisiti previsti
          dalle  norme  di  attuazione  dell'art.  57 del trattato di
          Roma.
            I medici di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n.
          217,  possono  essere  assunti  in  servizio  per  il  solo
          esercizio  di  funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione,
          purche'  siano stati ammessi all'esercizio professionale in
          Italia  ai  sensi  della  richiamata legge n. 217 ovvero ai
          sensi  dell'art.  3, secondo comma, del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
          e  siano  in possesso degli altri requisiti per partecipare
          ai  relativi  concorsi  di  cui  all'art.  12  del presente
          decreto".