ART. 11. Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunita' europee e le strutture sanitarie pubbliche e' disciplinata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Nota all'art. 11, comma secondo: Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie loculi) e' il seguente: "Art. 11 (Cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea). - I cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche - possono prestare la loro attivita' nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma. I medici di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 217, possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purche' siano stati ammessi all'esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata legge n. 217 ovvero ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e siano in possesso degli altri requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all'art. 12 del presente decreto".