ART. 12. Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessita', corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonche' corsi che consentano l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.