ART. 12.

  Il  Ministero  della  sanita',  d'intesa  con  il  Ministero  della
pubblica  istruzione,  sentite  le  regioni e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano, nonche' la competente Federazione degli Ordini
dei  medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la
necessita',  corsi  facoltativi  di  deontologia  professionale  e di
legislazione  sanitaria  nonche'  corsi che consentano l'acquisizione
delle   conoscenze   linguistiche   necessarie   all'esercizio  della
professione.