ART. 7.

  Ai  cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee  che
esercitano  una  attivita' professionale nel campo della odontoiatria
con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che
sono  in  possesso  dei  diplomi,  certificati ed altri titoli di cui
all'allegato  B,  e'  riconosciuto  il  titolo  di  odontoiatra ed e'
consentito   l'esercizio   della  relativa  attivita'  professionale,
definita al precedente articolo 2.
  Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee in possesso
dei  diplomi,  certificati  ed altri titoli di cui all'allegato C, e'
riconosciuto  il  titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente
alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.
  L'uso  dei  predetti  titoli  e  delle  relative  abbreviazioni  e'
consentito  sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza,
sia  nella  lingua  italiana,  in conformita' alle corrispondenze dei
titoli stessi precisate negli allegati B e C.
  Gli   elenchi  di  cui  agli  allegati  alla  presente  legge  sono
modificati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con
  il   Ministro   della  pubblica  istruzione  in  conformita'  delle
direttive comunitarie.