ART. 7. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che esercitano una attivita' professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale, definita al precedente articolo 2. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione. L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformita' delle direttive comunitarie.