Art. 10. 
          Soggetti obbligati a richiedere la registrazione 
 
    1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: 
      a)  le  parti  contraenti  per   le   scritture   private   non
autenticate, per i contratti  verbali  e  per  gli  atti  pubblici  e
privati formati all'estero nonche' i rappresentanti delle societa'  o
enti  esteri,  ovvero  uno  dei   soggetti   che   rispondono   delle
obbligazioni della societa' o ente, per le operazioni di cui all'art.
4; 
      b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati 
  della pubblica amministrazione e gli altri pubblici  ufficiali  per
  gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; 
      c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli 
  altri atti degli organi giurisdizionali alla cui  formazione  hanno
  partecipato nell'esercizio delle loro funzioni; 
      d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli 
  appartenenti al Corpo della guardia di  finanza  per  gli  atti  da
  registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.