Art. 11. 
            Richiesta di registrazione degli atti scritti 
 
  1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, esclusi quelli
degli  organi  giurisdizionali,  deve  essere  redatta   in   duplice
esemplare su appositi  stampati  forniti  dall'ufficio,  conformi  al
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. 
  2. Per la registrazione  degli  atti  pubblici  e  delle  scritture
private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla  lettera
b) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la
registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari  indicati
alla lettera c) dello stesso articolo  devono  presentare  unicamente
l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che  importano
trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti
reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi
deve essere presentata anche una copia in carta libera. 
  3. Chi richiede la registrazione  di  un  atto  diverso  da  quelli
previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio  del  registro  due
originali ovvero un originale e una  fotocopia.  Se  dell'atto  siano
stati formati piu' originali, il richiedente puo'  presentarne  anche
piu' di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di
cui al comma 4 dell'art. 16. 
  4. I  soggetti  indicati  alla  lettera  d)  dell'art.  10,  devono
presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art.  15
e quelli di cui siano venuti  legittimamente  in  possesso  ai  sensi
della lettera h) dello stesso articolo. 
  5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere  allegata  una
traduzione in lingua italiana eseguita da un perito  iscritto  presso
il tribunale ed asseverata conforme con giuramento.  In  mancanza  di
periti  traduttori   iscritti   presso   il   tribunale   nella   cui
circoscrizione  ha  sede  l'ufficio  del   registro   competente   la
traduzione  e'  effettuata  da  persona   all'uopo   incaricata   dal
presidente del tribunale. 
  6. La disposizione del comma 5 non si applica agli  atti  che,  con
l'osservanza delle norme sulla competenza,  vengono  presentati  agli
uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e'  ammesso,  per
legge,  l'uso  della  lingua  straniera  adoperata  nella   redazione
dell'atto. 
  7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti
ad esso allegati ma  non  importa  applicazione  dell'imposta  se  si
tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto,  di
frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e  simili  ovvero  di
atti non soggetti a registrazione.