Art. 13. 
               Termini per la richiesta di registrazione 
 
    1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine 
  fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto
se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. 
    2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di 
  luoghi e in genere per tutti gli atti ce non sono stati formati in 
  un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; 
  per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data 
  dell'ultima autenticazione e per i  contratti  verbali  dall'inizio
della loro esecuzione. 
    3. Per i provvedimenti e gli atti di cui alla lettera c) 
  dell'art. 10, diversi dai decreti di trasferimento emessi nei 
  procedimenti esecutivi e dagli atti ricevuti dai cancellieri e 
  segretari, la registrazione deve essere richiesta entro cinque 
  giorni da quello in cui il  provvedimento  e'  stato  pubblicato  o
emanato. 
    4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve 
  essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro 
  delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice 
  civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione 
  o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria 
  nel territorio  dello  Stato,  o  dalle  altre  operazioni  di  cui
all'art. 4. 
 
          Nota all'art. 13:
            gli  articoli  da  2505  a 2510 del codice civile dettano
          disposizioni  sulle societa' costituite all'estero con sede
          nel  territorio  dello  Stato  e  sulle  societa'  operanti
          all'estero con sedi secondarie nel territorio dello Stato.