Art. 15.
                        Registrazione d'ufficio

    1.  In  mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle
  lettere  a),  b)  e  c)  dell'art.  10 la registrazione e' eseguita
  d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
      a)  per gli atti pubblici e per le scritture private conservati
  presso  il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate
  nonche' per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso
  le  cancellerie  giudiziarie,  qualora  non  si rinvengano gli atti
  iscritti nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla
  base degli elementi dagli stessi desumibili;
      b)   per  le  scritture  private  non  autenticate  soggette  a
  registrazione  in  termine  fisso  quando  siano  depositate presso
  pubblici  uffici  o  quando  l'amministrazione  finanziaria  ne sia
  venuta  legittimamente  in  possesso  in  base  ad  una  legge  che
  autorizzi  il  sequestro  o  ne  abbia  avuta  visione nel corso di
  accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;
      c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'art. 3 e
  per  le  operazioni  di  cui all'art. 4 quando, in difetto di prova
  diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;
      d)  per  i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3
  quando,  in  difetto  di  prova diretta, la loro esistenza risulti,
  continuando  nello  stesso  locale  o  in  parte  di esso la stessa
  attivita'  commerciale,  da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o
  nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi,
  precise e concordanti;
      e)  per  gli  atti  soggetti  a  registrazione in termine fisso
  rispetto  ai  quali e' intervenuta la decadenza di cui all'art. 76,
  comma  1,  e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai
  sensi  dell'art.  6, quando siano depositati a norma di tale ultimo
  articolo.
    2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del
  comma  1  e'  ammessa  la  prova contraria, ad esclusione di quella
  testimoniale.