Art. 17. Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili 1. L'imposta dovuta sulle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite di contratti di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, regolarmente registrati, e' liquidata dalle stesse parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo in un conto corrente postale intestato all'ufficio del registro presso cui e' stato registrato il contratto. Il termine predetto decorre dalla data in cui hanno effetto la cessione, la risoluzione o la proroga. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 36, commi 1 e 4, qualora si riferiscano a contratti, gia' registrati, di locazione o affitto di beni immobili esistenti nello Stato. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono stabiliti i numeri del conto corrente postale di cui al comma 1 ed e' approvato lo speciale modello di versamento sul quale devono essere indicati il nome del richiedente, la natura dell'atto, le parti tra le quali questo e' stato posto in essere, gli estremi di registrazione del contratto ceduto, risolto o prorogato. L'apposizione da parte dell'ufficio postale del bollo a data e la conservazione presso l'ufficio del registro della parte del modello ad esso riservata costituiscono registrazione agli effetti del presente testo unico. 4. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta e' dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, comprese le annualita' conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere liquidata e versata secondo le modalita' del presente articolo entro venti giorni dall'inizio dell'annualita'.