Art. 18. Effetti della registrazione 1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile. 2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti. 3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora in possesso nonche' delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia e' attestato il contenuto del modello di versamento.
Nota all'art. 18: L'art. 2704 del codice civile cosi' dispone: "La data della scrittura privata della quale non e' autenticata la sottoscrizione non e' certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura e' stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilita' fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura e' riprodotto in atti pubblici, o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorita' della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata puo' essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice tenuto conto delle circostanze puo' ammettere qualsiasi mezzo di prova".