Art. 18.
                      Effetti della registrazione

    1.  La  registrazione,  eseguita  ai  sensi dell'art. 16, attesta
  l'esistenza  degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte
  ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.
    2.  L'ufficio  del  registro  conserva  gli  originali e le copie
  trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e,
  trascorsi  dieci  anni,  li  trasmette  all'archivio  notarile,  ad
  eccezione  delle  denunce  di  contratti  verbali e dei modelli che
  vengono distrutti.
    3.  Su  richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o
  di  coloro  nel  cui  interesse la registrazione e' stata eseguita,
  l'ufficio  del  registro  rilascia  copia  delle scritture private,
  delle  denunce  e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora
  in  possesso  nonche' delle note e delle richieste di registrazione
  di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre
  persone  puo'  avvenire  soltanto  su  autorizzazione  del  pretore
  competente.  Nei  casi  previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio
  della copia e' attestato il contenuto del modello di versamento.
 
          Nota all'art. 18:
            L'art. 2704 del codice civile cosi' dispone:
            "La  data  della  scrittura  privata  della  quale non e'
          autenticata  la  sottoscrizione  non e' certa e computabile
          riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura e'
          stata   registrata   o  dal  giorno  della  morte  o  della
          sopravvenuta  impossibilita'  fisica  di  colui o di uno di
          coloro  che  l'hanno  sottoscritta  o  dal giorno in cui il
          contenuto  della  scrittura e' riprodotto in atti pubblici,
          o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che
          stabilisca  in  modo  egualmente certo l'anteriorita' della
          formazione del documento.
            La    data   della   scrittura   privata   che   contiene
          dichiarazioni   unilaterali   non   destinate   a   persona
          determinata  puo'  essere  accertata con qualsiasi mezzo di
          prova.
            Per  l'accertamento della data nelle quietanze il giudice
          tenuto  conto  delle  circostanze  puo' ammettere qualsiasi
          mezzo di prova".